Nuovo strumento per rinegoziare o ristrutturare mutui agrari

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Con il Decreto Legge 21 marzo 2022 n. 21 è stata introdotta una norma (art.19) che consente la   rinegoziazione e ristrutturazione dei mutui agrari. Nello specifico, è previsto che “Al fine di sostenere la continuità produttiva delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, in forma individuale o societaria, le esposizioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, concesse dalle banche e dagli altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito e destinate a finanziare le attività delle imprese medesime, possono essere rinegoziate e ristrutturate per un periodo di rimborso fino a venticinque anni.”


Tale nuova disposizione consente alle imprese di spalmare su un periodo lungo e quindi di render molto più sostenibile la rata della debitoria bancaria e sarà verosimilmente accordata con favore dalle banche, atteso che in tal modo si evita il possibile inadempimento di un loro cliente, con conseguente obbligo di classificarlo come credito deteriorato e quindi svenderlo, oppure fare accantonamento “pesante” nel proprio bilancio.


L’importanza e l’utilità di tale norma è ancora maggiore se la si considera insieme al nuovo strumento di composizione negoziata della crisi di impresa, entrato in vigore nello scorso novembre, che consente anche alle imprese agricole di ristrutturare la propria debitoria complessiva o quella verso determinate categorie di creditori (come ad es. le banche).
E’ evidente che il legislatore si è accorto che le materie prime agroalimentari sono divenute importanti come il petrolio e, pertanto, meritano di esser tutelate anche con norme straordinarie ed eccezionali.


Inoltre, è anche prevista una possibilità ulteriore, ossia che nel rispetto delle disposizioni stabilite dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, le operazioni di rinegoziazione e ristrutturazione di cui sopra, possono essere assistite dalla garanzia gratuita fornita dall’Istituto di Servizi per il Mercato agricolo alimentare (ISMEA) ai sensi dell’articolo 17, c.2 del Decr. Legisl. 29.03.04, n.102, che appunto prevede che L’ISMEA puo’  concedere la propria  garanzia a fronte di finanziamenti a breve, a medio ed a lungo termine concessi da banche o intermediari  finanziari e destinati alle  imprese  operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca. La garanzia puo’ altresi’ essere concessa anche a fronte di transazioni commerciali, diverse dai finanziamenti, effettuate per le medesime destinazioni.

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