DOCG Dogliani e Dogliani Superiore

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Nel sud del Piemonte, nella parte meridionale delle Langhe, si colloca l’area di produzione della Denominazione di Origine Controllata e Garantita Dogliani, dedicata esclusivamente alla produzione di vini rossi ottenuti da uve Dolcetto. Il comprensorio ricade interamente nella provincia di Cuneo e rappresenta una delle zone storicamente più vocate alla coltivazione di questo vitigno autoctono.

Il territorio si sviluppa lungo il margine occidentale delle Langhe, configurandosi come area di demarcazione geologica. Il paesaggio è caratterizzato dall’alternanza di versanti lunghi e corti, modellati dall’azione del fiume Tanaro e dei corsi d’acqua minori. I suoli presentano una prevalente matrice argillosa e calcarea, con presenza di componenti silicee e locali intercalazioni arenacee. Le altitudini si collocano generalmente tra i 250 e i 700 metri s.l.m., con limite massimo fissato a 800 metri; la giacitura è esclusivamente collinare, con esclusione dei fondovalle e delle aree non adeguatamente esposte.

La denominazione è riservata alle tipologie “Dogliani” e “Dogliani Superiore”, entrambe ottenute esclusivamente da uve Dolcetto. La zona di produzione comprende l’intero territorio di numerosi comuni – tra cui Dogliani, Farigliano, Monchiero, Piozzo e Clavesana – oltre a porzioni di altri comuni limitrofi, tutti ricadenti nella provincia di Cuneo.

Dal punto di vista viticolo, i nuovi impianti devono prevedere una densità minima di 4.000 ceppi per ettaro e adottare forme tradizionali quali la controspalliera con vegetazione assurgente e potatura a guyot. È vietata ogni pratica di forzatura. Le rese massime sono fissate in 8,0 t/ha per la tipologia “Dogliani” e 7,0 t/ha per la tipologia “Dogliani Superiore”, con titolo alcolometrico volumico minimo naturale rispettivamente di 11,50% vol e 13,00% vol.

Il disciplinare prevede inoltre una progressione produttiva per i vigneti giovani destinati alla menzione “vigna”, stabilendo rese inizialmente contenute che aumentano gradualmente con l’età dell’impianto. Nei primi anni di vita del vigneto la produzione ammessa è significativamente ridotta, per poi crescere progressivamente fino al raggiungimento dei limiti ordinari al settimo anno. Tale impostazione evidenzia l’orientamento della denominazione verso una gestione qualitativa delle vigne giovani, limitando il carico produttivo nelle fasi iniziali e consentendo un incremento della resa solo con il consolidarsi dell’equilibrio vegeto-produttivo.

Nell’ottica della gestione del potenziale produttivo, la Regione Piemonte, su richiesta del Consorzio di tutela e sentite le rappresentanze di filiera, può stabilire la sospensione o la regolamentazione temporanea delle iscrizioni allo Schedario viticolo con idoneità alla DOCG “Dogliani” per i vigneti di nuovo impianto che determinino un aumento della capacità produttiva della denominazione, introducendo così uno strumento di controllo dell’espansione quantitativa in funzione dell’equilibrio tra produzione e mercato.

La resa uva/vino non può superare il 70% per il “Dogliani”, corrispondente a una produzione massima di 56 hl/ha (5.600 litri per ettaro), e il 68% per il “Dogliani Superiore”, pari a 47,6 hl/ha (4.760 litri per ettaro).

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all’interno della provincia di Cuneo, con specifiche deroghe storicamente riconosciute per alcune aziende della provincia di Savona. Per la tipologia “Superiore” non è consentito l’arricchimento ed è previsto un periodo minimo di invecchiamento di 12 mesi a decorrere dal 15 ottobre dell’anno di raccolta delle uve, con immissione al consumo non prima del 1° novembre dell’anno successivo alla vendemmia.

La denominazione può essere accompagnata dalla menzione aggiuntiva “vigna”, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, purché il vigneto abbia un’età minima di 7 anni e sia iscritto nell’apposito elenco regionale. In tal caso, la vinificazione e la conservazione devono avvenire in recipienti separati e l’imbottigliamento deve essere effettuato dal produttore che rivendica la menzione. Per le versioni con menzione “vigna” sono previste rese più contenute, pari a 7,2 t/ha per “Dogliani” e 6,3 t/ha per “Dogliani Superiore”, con titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 13,00% vol per entrambe le tipologie.

All’atto dell’immissione al consumo, il “Dogliani” deve presentare un titolo alcolometrico volumico totale minimo del 12,00% vol, mentre il “Dogliani Superiore” del 13,00% vol, con acidità totale minima di 4,5 g/l ed estratto non riduttore minimo rispettivamente di 21,0 g/l e 24,0 g/l.

Il confezionamento è previsto esclusivamente in bottiglie di vetro scuro di capacità compresa tra 18,7 cl e 6 litri, con esclusione del formato da 2 litri; sono ammesse anche capacità superiori da 9, 12 e 15 litri. È obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve in etichetta.

La DOCG Dogliani si configura così come denominazione interamente dedicata ai vini rossi da Dolcetto, in un contesto collinare definito da parametri produttivi puntuali e strumenti di regolazione volti al mantenimento dell’equilibrio qualitativo e produttivo.

Credits Piemonte Land of Wine

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