Contratti agroalimentari: per l’adeguamento c’è tempo fino al 31 dicembre

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Entro il prossimo 31.12.2012 dovranno essere adeguati tutti i contratti agroalimentari ai nuovi requisiti previsti dall’articolo 62 del D.L. n. 1/2012 (c.d. Decreto Liberalizzazioni) e dal Decreto Ministeriale n. 199 del 19.10.2012.

Secondo quanto previsto dalle disposizioni contenute in tali provvedimenti, infatti, gli operatori del settore devono adeguare la propria “prassi” contrattuale ai nuovi principi, ovvero:

 

  • obbligo di forma scritta;
  • indicazione di durata, quantità, tipologia della merce;
  • indicazione del prezzo;
  • indicazione delle modalità di consegna e pagamento.

 

Tali previsioni, come noto, sono già in parte operative: per i contratti conclusi dal 24.10.2012 (data di entrata in vigore della disposizione del D.L. n. 1/2012) gli operatori sono obbligato al rispetto delle nuove regole relative ai contratti agroalimentari, mentre per i contratti conclusi in data antecedente il 24.10.2012 è stato concesso un termine di adeguamento, che scade appunto il prossimo 31.12.2012. Per quanto concerne le disposizioni in materia di termini di pagamento e condizioni commerciali sleali, l’articolo 62 D.L. n. 1/2012 prevede la loro applicazione a partire dal 24.10.2012: non è quindi necessario ricorrere (in riferimento a tali disposizioni) all’adeguamento entro il 31.12.2012, disposto dal DM attuativo solo in riferimento ai requisiti contrattuali a cui abbiamo accennato, in quanto le disposizioni sono già automaticamente applicabili.

 

Premessa

 

Secondo quanto previsto dal DM n. 199 del 19.10.2012 “i contratti già in esser alla data del 24.10.2012”, in relazione ai soli requisiti previsti dal comma 1 dell’articolo 62 del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, (ovvero forma scritta del contratto e contenuto minimo) devono essere adeguati non oltre la data del 31 dicembre 2012”. Viene, inoltre, stabilito che “per i contratti stipulati in presenza di norme comunitarie da cui discendono termini per la stipula dei contratti stessi, precedenti al 24 ottobre 2012, essi devono essere adeguati per la campagna agricola successiva”.

OSSERVA

Le disposizioni in materia di pratiche commerciali sleali e termini di pagamento, invece, si applicano automaticamente a tutti i contratti a partire dal 24 ottobre 2012, anche in assenza di adeguamenti contrattuali alla normativa.

 

 

Prima di illustrare nel dettaglio l’oggetto dell’adeguamento contrattuale, riassumiamo brevemente i termini e le decorrenze a cui sono sottoposte le disposizioni previste dall’articolo 62 DL n. 1/2012 in materia di contratti agroalimentari:

 

TERMINI DI APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI SUI CONTRATTI AGRICOLI

 

Oggetto della disciplina

Descrizione

Termine

Termini di pagamento

Viene definito un termine legale per il pagamento del corrispettivo, che dipende dalla deteriorabilità o meno della merce (30 o 60 giorni)

Si applica a tutti i contratti a partire dallo scorso 24.10.2012 senza necessità di adeguamento

Condotte commerciali sleali

Sono vietate imposizioni unilate-rali, condizioni di acquisto diverse per prestazioni equivalenti, impo-sizione di rapporti per la conclu-sione di contratti o per assicurarsi la regolarità delle prestazioni (e altro ancora)

Si applica a tutti i contratti a partire dallo scorso 24.10.2012 senza necessità di adeguamento

Forma scritta  e contenuto del contratto

Viene stabilita la forma scritta obbligatoria, nonché l’indicazio-ne della merce, del prezzo, della quantità e di altri elementi necessari per la documentazione completa del rapporto

Tali disposizioni si applicano:

î  a tutti i contratti stipulati a partire dal 24.10.2012;

î  a partire dal 31.12.2012 per i rapporti conclusi prima del 24.10

 

Forma scritta e contenuto del contratto: l’oggetto dell’obbligo

 

Come anticipato in premessa, il comma 1 dell’articolo 62 del DL n. 1/2012 prevede l’obbligo di forma scritta per i contratti agroalimentari, nonché il contenuto minimo del contratto. Nel dettaglio, viene stabilito quanto segue:

è “i contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale, sono stipulati obbligatoriamente in forma scritta e indicano a pena di nullità la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento. I contratti devono essere informati a principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni, con riferimento ai beni forniti. La nullità del contratto può anche essere rilevata d’ufficio dal giudice”.

 

Nel delineare l’ambito di applicazione della norma, la disposizione in commento specifica chiaramente che:

è la disciplina in parola si applica solamente ai contratti che hanno ad oggetto la cessione di prodotti agricoli e alimentari;

è la disciplina non si applica in ogni caso ai rapporti con il consumatore finale, ma limitatamente agli stati commerciali precedenti al consumo.

 

OSSERVA

Non costituiscono cessioni, ai fini dell’art. 62 del D.L.  n. 1/2012:

 

à  i conferimenti in prodotti agricoli e alimentari operati dagli imprenditori alle cooperative di cui all’art. 1 comma 2 del D.Lgs. 18.5.2001 n. 228, se gli imprenditori sono soci delle cooperative stesse;

à  i conferimenti di prodotti agricoli e alimentari operati dagli imprenditori alle organizzazioni di produttori di cui al D.Lgs. 27.5.2005 n. 102, se gli imprenditori risultano soci delle organizzazioni stesse;

à  i conferimenti di prodotti ittici operati tra imprenditori ittici, di cui all’art. 4 del D.Lgs. 9.1.2012 n. 4.

Inoltre, ai sensi dell’art. 1 co. 4 del D.M. 19.10.2012, non rientrano nel campo di applicazione dell’art. 62 del D.L. n. 1/2012, relativamente alle disposizioni sulla forma del contratto e sui termini di pagamento, le cessioni di prodotti agricoli istantanee (ossia le cessioni in cui consegna del bene e pagamento del prezzo avvengono contestualmente).

 

 

Secondo le indicazioni fornite dal Ministero, inoltre, non si applicano le nuove disposizioni in materia di termini di pagamento ai servizi, ma solo alle cessioni di prodotti agroalimentari: non rientrano nell’ambito di applicazione di tali disposizioni, quindi, i contratti che hanno ad oggetto uno specifico servizio, come il servizio di ristorazione o di mensa (preparazione di cibi e somministrazione di pasti).

 

OSSERVA

Nel caso in cui la fornitura di una scuola riguardi l’intero servizio mensa, quindi, non si applicano le nuove disposizioni previste dal D.L. n. 1/2012, mentre nel caso in cui una scuola si serva dei propri dipendenti per fornire tale servizio e quindi si rifornisca solamente delle derrate alimentari necessarie per realizzarlo, la fornitura è soggetta ai nuovi termini di pagamento.

 

 

Riguardo all’obbligo imposto dal D.L. Liberalizzazioni, invece, viene previsto:

è l’uso della forma scritta;

è l’indicazione dei seguenti elementi e condizioni contrattuali:

î  durata;

î  quantità e le caratteristiche del prodotto venduto;

î  il prezzo (si ricorda che il Ministero ha fatta salva la facoltà di ricorrere alla prassi dei contratti con prezzo da determinare. È bene, in ogni caso, che il contratto faccia riferimento ad elementi non noti al momento della consegna, e che il riferimento al futuro sia certo e che non si tratti di un semplice rinvio ad un accordo tra le parti);

î  le modalità di consegna e di pagamento;

è che i contratti devono essere informati a principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni, con riferimento ai beni forniti.

 

Secondo quanto stabilito dal Decreto Attuativo n. 199/2012, per forma scritta si intende qualsiasi forma di comunicazione scritta, anche trasmessa in forma elettronica o a mezzo telefax, anche priva di sottoscrizione, avente la funzione di manifestare la volontà delle parti di costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale avente ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli.

Gli elementi essenziali in forma scritta possono essere contenuti sia nel contratto quadro che nell’accordo interprofessionale, sia nei seguenti documenti, a condizione che questi riportino gli estremi ed il riferimento ai corrispondenti contratti o accordi:

è contratti di cessione dei prodotti;

è documenti di trasporto o di consegna, ovvero la fatture;

è ordini di acquisto con i quali l’acquirente commissiona la consegna dei prodotti.

 

Gli elementi essenziali, inoltre, possono essere contenuti negli scambi di comunicazioni e di ordini antecedenti alla consegna dei prodotti.

I documenti di trasporto, o di consegna, nonché le fatture, integrati con tutti gli elementi richiesti dal DL liberalizzazioni devono riportare la seguente dicitura:

è “Assolve gli obblighi di cui all’articolo 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27”.

 

Viene stabilito, inoltre, che nelle relazioni commerciali tra operatori economici e, in particolare, nei contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli ed agroalimentari, è vietato:

PRATICHE VIETATE

 

Pratiche vietate nelle relazioni commerciali

Imporre direttamente o indirettamente condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, nonché condizioni extracontrattuali e retroattive.

Applicare condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti.

Subordinare la conclusione, l’esecuzione dei contratti e la continuità e regolarità delle medesime relazioni commerciali alla esecuzione di prestazioni da parte dei contraenti che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l’oggetto degli uni e delle altre.

Conseguire indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali.

Adottare ogni ulteriore condotta commerciale sleale che risulti tale anche tenendo conto del complesso delle relazioni commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento.

 

OSSERVA

In mancanza di tali indicazioni:

 

è può essere rilevata la nullità del contratto, anche d’ufficio dal giudice;

è salvo che il fatto costituisca reato, il contraente, che contravviene agli obblighi in parola è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516,00 a euro 20.000,00. L’entità della sanzione è determinata facendo riferimento al valore dei beni oggetto di cessione.

 

 

In riferimento alla definizione di prodotti agricoli, ricordiamo che l’articolo 2 comma 1 lettera a) del D.M. Attuativo si considerano tali quelli indicati nell’allegato 1 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, di seguito elencati:

 

PRODOTTI AGROALIMENTARI

 

La lista

Animali vivi.

Carni e frattaglie commestibili.

Pesci, crostacei e molluschi.

Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturali.

Budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci.

Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all’alimentazione umana.

Piante vive e prodotti della floricoltura.

Legumi, ortaggi, piante, radici e tuberi, mangerecci.

Frutta commestibile; scorze di agrumi e di meloni.

Caffè, tè e spezie, escluso il matè (voce n. 0903).

Cereali.

Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; glutine; inulina.

Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali e medicinali; paglie e foraggi.

Pectina.

Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi; grasso di volatili pressato o fuso.

Sevi (della specie bovina, ovina e caprina) greggi o fusi, compresi i sevi detti «primo sugo».

Stearina solare; oleo-stearina; olio di strutto e oleomargarina non emulsionata, non mescolati né altrimenti preparati.

Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati.

Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati.

Grassi e oli animali o vegetali idrogenati anche raffinati, ma non preparati.

Margarina, imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati.

Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse, o delle cere animali o vegetali.

Preparazioni di carni, di pesci, di crostacei e di molluschi.

Zucchero di barbabietola e di canna, allo stato solido.

Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati.

Melassi, anche decolorati.

Zuccheri, sciroppi e melassi aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zucchero in qualsiasi proporzione.

Cacao in grani anche infranto, greggio o torrefatto.

Gusci, bucce, pellicole e cascami di cacao.

Preparazioni di ortaggi, di piante mangerecce, di frutti e di altre piante o parti di piante.

Mosti di uva parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi dall’aggiunta di alcole.

Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con l’alcole (mistelle).

Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate.

Alcole etilico, denaturato o no, di qualsiasi gradazione, ottenuto a partire da prodotti agricoli compresi nell’allegato I, ad esclusione di acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche, preparazioni alcoliche composte (dette estratti concentrati) per la fabbricazione di bevande.

Aceti commestibili e loro succedanei commestibili.

Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali.

Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco.

Sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato.

Lino greggio, macerato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati).

Canapa (Cannabis sativa) greggia, macerata, stigliata, pettinata o altrimenti preparata, ma non filata; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati).

 

In riferimento agli alimenti, invece, si devono considerare tali quelli indicati dall’articolo 2 del Regolamento CE 28.1.2002 n. 178, il quale stabilisce che:

î  “[…] si intende per «alimento» (o «prodotto alimentare», o «derrata alimentare») qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani. Sono comprese le bevande, le gomme da masticare e qualsiasi sostanza, compresa l’acqua, intenzionalmente incorporata negli alimenti nel corso della loro produzione, preparazione o trattamento. Esso include l’acqua nei punti in cui i valori devono essere rispettati come stabilito all’articolo 6 della direttiva 98/83/CE e fatti salvi i requisiti delle direttive 80/778/CEE e 98/83/CE”.

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