Dal 26 giugno 2013 l’imposta di bollo in misura fissa aumenta a 2,00 e a 16,00 euro
Scritto da Paolo Chiari | Pubblicato in normative e leggi
La Legge 24 giugno 2013 n. 71, di conversione del Decreto Legge n. 43/2013, che è stata approvata dal Senato in data 21 giugno 2013, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2013 ed è quindi in vigore dalla data odierna, stabilisce una importante novità, destinata ad avere un ampio effetto, pressoché sulla totalità dei contribuenti.
Esattamente, viene stabilito che le misure dell’imposta di bollo in misura fissa, al momento fissate in 1,81 e in 14,62 euro, in qualunque caso ricorrano, vengano rideterminate, rispettivamente, in 2,00 e in 16,00 euro.
Questa misura, inserita durante l’esame del DDL di conversione in prima lettura al Senato, si è resa indispensabile per poter far fronte ai più rilevanti costi scaturenti dagli interventi di ricostruzione privata nei territori della Regione Abruzzo che rimasero colpiti dal sisma avvenuto dell’anno 2009.
E’ anche il caso di ricordare che il Decreto Legge n. 43/2013 racchiude disposizioni urgenti:
– per la ripresa della zona industriale di Piombino,
– di contrasto ad emergenze ambientali,
– in favore delle zone terremotate del maggio 2012
– per accelerare la ricostruzione in Abruzzo
– per la realizzazione degli interventi per Expo 2015.
Nell’ambito della conversione in Legge del suddetto provvedimento, in conseguenza di ciò, è stata introdotta la nuova disposizione (art. 7-bis), che ha lo scopo di salvaguardare il proseguimento degli interventi per la ricostruzione privata nei territori della Regione Abruzzo, colpiti dagli avvenimenti sismici del 6 aprile 2009. Il Legislatore, difatti, introducendo l’art. 7-bis nel Decreto Legge n. 43/2013, acconsente la spesa di 197,2 milioni di euro per ognuno degli anni dal 2014 al 2019 allo scopo della concessione di contributi a privati, per poter procedere alla ricostruzione o alla riparazione di immobili, prioritariamente destinati ad abitazione principale, che risultino danneggiati, ovvero per poter procedere all’acquisto di nuove abitazioni, in sostituzione dell’abitazione principale andata distrutta.
Per far fronte ai maggiori costi derivanti dalla suddetta disposizione, è previsto l’aumento dell’imposta di bollo in misura fissa.
In particolare, il Legislatore ha stabilito che l’imposta di bollo in misura fissa:
– in qualunque caso sia prevista nella misura di 1,81 euro, passi a 2,00 euro;
– in qualunque caso sia prevista nella misura di 14,62 euro, passi a 16,00 euro.
L’aumento del bollo è destinato a riflettere i propri effetti in molti ambiti, dal momento che questa novità è stata introdotta “a tappeto”, andando di conseguenza ad operare sulla misura dell’imposta fissa e non invece sui singoli casi.
Perciò, è sufficiente dare una lettura alla Tariffa allegata al D.P.R. n.642/1972 per potersi rendere conto dell’effetto della nuova disposizione. A solo titolo di esempio, senza nessuna pretesa di essere esaustivi, sono oggetto di aumento le fattispecie di seguito riportate:
– le fatture, le note, i conti e i documenti simili, portanti accreditamenti o addebitamenti, pur non sottoscritti, ma spediti o consegnati anche tramite terzi, che saranno assoggettati al bollo di 2,00 euro per ciascun esemplare (art. 13 comma 1 della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. n. 642/1972);
– le ricevute e le quietanze rilasciate dal creditore, oppure da altri per suo conto, a liberazione parziale o totale di una obbligazione pecuniaria, nel caso che superano l’importo di 77,47 euro, che saranno assoggettati al bollo di 2,00 euro per ciascun esemplare (art. 13 comma 1 della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. n. 642/1972);
– gli atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali e certificati, estratti di qualsiasi atto o documento e copie dichiarate conformi all’originale rilasciati dagli stessi (ad esclusione di quelli relativi a diritti sugli immobili, compresi gli atti delle società e degli enti diversi dalle società, sottoposti a registrazione con procedure telematiche) che saranno assoggettati al bollo di 16,00 euro per ciascun foglio (art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. n. 642/1972);
– le scritture private comprendenti convenzioni o dichiarazioni, anche unilaterali, con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari rivolti a far prova fra le parti che li hanno firmati, che saranno assoggettati al bollo di 16,00 euro per ciascun foglio (art. 2 della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. n. 642/1972);
– gli atti di notorietà e le pubblicazioni di matrimonio, che saranno assoggettati al bollo di 16,00 euro per ciascun foglio (art. 4 comma 2 della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. n. 642/1972).
In considerazione che la Legge di conversione, per espressa previsione dell’art. 1 comma 15, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, e che gli aumenti stabiliti dal nuovo art. 7-bis, comma 3, del Decreto Legge n. 43/2013 si applicano “a decorrere dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del presente Decreto”, gli aumenti risultano in vigore già dalla data odierna.