Il Buon Bere è un’etica, ma anche una questione di Etichetta…
Scritto da Giuseppe Torre | Pubblicato in normative e leggi
Il concetto di “etichettatura” racchiude, in base alla definizione normativa, “i termini, le diciture, i marchi di fabbrica o di commercio, le immagini o i simboli figuranti su qualsiasi imballaggio, documento, cartello, etichetta, nastro o fascetta che accompagnano un dato prodotto o che ad esso si riferiscono” (così l’art.118 vigesimus quartus del Reg. CE n. 1234/2007, noto anche come “Regolamento Unico OCM”).
L’etichetta apposta sulle bottiglie del vino, in particolare, è fondamentale per la corretta identificazione del prodotto, in quanto contiene tutte le indicazioni necessarie per il consumatore al fine di conoscerne le varie caratteristiche e qualità.
L’etichetta, inoltre, ha allo stesso tempo anche un importantissimo valore promozionale, poiché, quando è attraente ed originale sotto il profilo estetico, garantisce indubbiamente la differenziazione e la riconoscibilità del prodotto nel mercato e, quindi, riesce a catturare l’attenzione del consumatore.
L’etichetta posta sulla parte anteriore della bottiglia è quella che principalmente caratterizza un vino e contiene molte delle informazioni ritenute obbligatorie dalle normative di settore; sulla parte posteriore, invece, si trova (di solito, ma non sempre) la cosiddetta “contro-etichetta”, sulla quale sono fornite numerose informazioni supplementari. I vini DOCG, poi, in ragione del loro particolare pregio, recano anche una fascetta sul collo della bottiglia che serve ad attestare, con tanto di contrassegno dello Stato, la qualità del vino e la sua provenienza.
Sotto il profilo giuridico, il contenuto dell’etichetta dei vini è oggetto di puntuale disciplina in ogni parte del mondo; per quanto concerne l’Italia, le fonti normative nazionali si integrano con quelle di rango comunitario, dando origine ad una disciplina organica e coordinata, finalizzata alla tutela del consumatore e del commercio (come ha espressamente statuito il Tribunale di Cagliari con sentenza del 3.1.2002).
Ed infatti, le principali fonti normative in vigore sono: 1) il Regolamento CE n. 1234/2007 – la cui concreta applicazione in Italia è disciplinata anche dal recentissimo Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 13.8.2012, n. 62951; 2) il Regolamento CE n. 607/2009; 3) il Decreto legislativo n. 61/2010, che tutela le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini.
Il citato D.Lgs. n. 61/2010, recependo la normativa comunitaria, suddivide il vino in due macrocategorie: da un lato i “vini a denominazione di origine”, ovvero quelli che vantano uno specifico legame con il territorio geografico e che vanno identificati come DOP o IGP (per l’Italia le diciture tradizionali sono DOC, DOCG ovvero IGT), e dall’altro quelli privi di tale denominazione. Tale suddivisione ha ripercussioni sul contenuto dell’etichetta, dato che alcune indicazioni sono obbligatorie per qualsiasi tipologia di vino, mentre altre sono specifiche per i vini a denominazione.
Le indicazioni che vanno obbligatoriamente apposte sulle etichette sono:
• il nome del prodotto, che può essere di fantasia, oppure riferirsi alla zona in cui il vino si produce, oppure all’uva o alle uve utilizzate per la produzione. Il nome, per quanto riguarda i vini a denominazione di origine, deve essere seguito dall’espressione “Denominazione di origine protetta” o “Indicazione geografica protetta” oppure dai tradizionali acronimi DOC, DOCG o IGT;
• il titolo alcolometrico volumico effettivo, detto anche atecnicamente la “gradazione” del vino atteso che in Italia il titolo viene espresso in gradi, mentre in molti Paesi è commensurato in percentuale;
• l’indicazione dell’origine e la provenienza del vino;
• per quanto riguarda i vini a denominazione di origine, l’annata delle uve;
• l’indicazione dell’imbottigliatore. Nel caso del vino spumante, del vino spumante gassificato, del vino spumante di qualità o del vino spumante aromatico di qualità, invece, deve essere indicato il nome del produttore o venditore;
• solo per gli spumanti, il tenore zuccherino;
• l’indicazione relativa alla presenza di allergeni (per intenderci, la scritta “contiene solfiti”);
• il lotto;
• l’indicazione della quantità di vino contenuta nella bottiglia;
• nel caso dei vini importati da Paesi extracomunitari, l’indicazione dell’importatore.
Sono invece facoltative le seguenti indicazioni:
• la categoria merceologica del prodotto (vino, vino spumante, ecc.);
• le indicazioni relative ai metodi di produzione, di vinificazione, di affinamento, di invecchiamento e/o di elaborazione;
• la specificazione dell’uvaggio e l’indicazione del colore del vino;
• il logo comunitario indicante alla presenza di allergeni e/o i simboli comunitari della DOP e della IGP;
• per i vini senza denominazione di origine (cosiddetti “varietali”), la varietà delle uve, ma solo se appartenenti alle tipologie indicate dal Ministero delle Politiche Agricole, ossia ai vitigni internazionali Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Chardonnay, Merlot, Sauvignon e Syrah;
• l’indicazione di altri operatori coinvolti nella filiera (es. produttore, distributore, ecc.);
• il tenore zuccherino per i vini non spumanti;
• la modalità di conservazione; le caratteristiche organolettiche; la temperatura di servizio ed anche gli abbinamenti gastronomici consigliati.
Le predette normative, nell’ottica della massima tutela del consumatore, attribuiscono alla veridicità delle informazioni contenute in etichetta un’enorme importanza: infatti, nell’ipotesi in cui un prodotto non sia etichettato in conformità alle previsioni di legge, il Regolamento Unico OCM prevede che le autorità competenti degli Stati membri adottino tutte le misure necessarie a garantire che lo stesso non sia immesso oppure sia ritirato dal mercato.
In conclusione, è davvero importante imparare a “decifrare” le etichette delle bottiglie, dato che sono una fonte inesauribile di informazioni utili al consumatore, sia esso un intenditore o un neofita, al momento della scelta di un buon vino. E, anche se un packaging curato è senza dubbio un valore aggiunto per una bottiglia, meglio non farsi attrarre soltanto da un marchio accattivante e soffermarsi invece a leggere attentamente tutte le indicazioni fornite.