Lavoratori autonomi agricoli: aumenti contributivi del 2013
Scritto da Paolo Chiari | Pubblicato in normative e leggi
A decorrere dal 01.01.2013 vengono aumentati i contributi a carico di alcuni lavoratori autonomi.
Si tratta in particolare delle seguenti categorie di lavoratori:
– lavoratori iscritti alla gestione separata senza altra copertura previdenziale obbligatoria né pensionati (cosiddetti collaboratori esclusivi oppure scoperti);
– artigiani e commercianti;
– lavoratori autonomi agricoli.
Come noto, infatti, i provvedimenti emanati nel 2012 prevedono l’aumento progressivo di alcuni contributi a carico dei lavoratori autonomi: in particolare, la riforma del lavoro (Legge n. 92/2012) ha previsto l’aumento a partire dal 01.01.2013 dei contributi a carico degli iscritti alla gestione separata dal 18 al 20% per attestarsi nel 2016 al 24%. Per quanto riguarda artigiani e commercianti, dal 01.01.2013 le aliquote contributive di artigiani e commercianti salgono dello 0,45%. Per gli iscritti alle gestione commercianti va sommato anche il contributo dello 0,09% fino al prossimo 31.12.2014. Per quanto riguarda il settore agricolo il rincaro riguarda i lavoratori autonomi coltivatori diretti e IAP.
Premessa
A partire dal 01.01.2013 sono stati previsti alcuni aumenti contributivi a carico dei lavoratori autonomi. Si tratta, in particolare, dei seguenti soggetti:
è iscritti alla gestione separata;
è artigiani e commercianti;
è lavoratori autonomi agricoli.
Di seguito illustriamo nel dettaglio le novità relative a tali soggetti, che sono stati interessati da alcuni provvedimenti (tra cui la riforma del mercato del lavoro e il DL salva Italia) che prevedono l’aumento progressivo delle aliquote contributive a loro carico.
Gestione separata
Per quanto riguarda la gestione separata dell’Inps va ricordato che la disciplina vigente distingue due categorie di soggetti con obbligo di iscrizione e di contribuzione alla gestione separata:
à lavoratori senza altra copertura previdenziale obbligatoria né pensionati (cosiddetti collaboratori esclusivi oppure scoperti), che versano il 27,72% (il 27% per la pensione e lo 0,72% per le prestazioni assistenziali di malattia, maternità e assegni familiari) e non subiscono dal 01.01.2013 nessun aumento;
à lavoratori già in possesso di altra copertura previdenziale obbligatoria o pensionati (cosiddetti collaboratori non esclusivi oppure coperti), tenuti a pagare, dal 01.01.2013, il 20% per la pensione. Per tali ultimi soggetti e solo per questi, quindi, dal 1° gennaio 2013 l’aliquota contributiva salirà del 2%.
Nulla cambia circa la ripartizione dell’onere contributivo: resta confermato, che l’onere contributivo è sostenuto non solo dal collaboratore, ma anche dal committente (rispettivamente per 1/3 e per 2/3). Fa eccezione il rapporto di associazione in partecipazione, dove è il contributo viene ripartito in misura del 55% a carico dell’associante e del 45% dell’associato. I lavoratori autonomi e i professionisti titolari di partita Iva, invece, applicano una rivalsa sul cliente del 4%, caricandosi di tutto il resto dell’onere contributivo.
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OSSERVA Evidenziamo, in particolare, che la riforma del lavoro ha introdotto, dal 2013, un aumento progressivo delle aliquote applicabili agli iscritti alla gestione separata. Con il D.L. Sviluppo e crescita sostenibile viene riscritta la tabella degli aumenti annuali, come segue:
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Altre novità in materia di gestione separata
Vista l’attualità della questione evidenziamo che l’INPS, con il messaggio n. 371 del 08.01.2013, ha precisato che le lavoratrici e i lavoratori iscritti alla gestione separata che adottano o abbiano in affidamento preadottivo un minore, deve essere riconosciuta l’indennità di maternità/paternità per un periodo di 5 mesi.
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OSSERVA L’INPS ha pubblicato il messaggio in parola dopo l’emanazione da parte della Corte Costituzionale della sentenza n. 257 del 19.11.2012, secondo cui: “(…) l’illegittimità costituzionale dell’articolo 64, comma 2, del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della Legge 8 marzo 2000, n. 53), (…) nella parte in cui, relativamente alle lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), che abbiano adottato o avuto in affidamento preadottivo un minore, prevede l’indennità di maternità per un periodo di tre mesi anziché di cinque mesi.”.
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La decisione della Suprema Corte trova fondamento nel ricorso avanzato da una lavoratrice autonoma, iscritta alla Gestione Separata dell’INPS, che:
è dopo aver ottenuto l’affidamento preadottivo di un minore, nato il 15 ottobre 2000, con decorrenza 8 aprile 2008 (data di ingresso del bambino in Italia), e
è dopo aver ricevuto dall’INPS, a seguito di apposita domanda presentata l’11 giugno 2008, l’indennità di maternità nella misura pari a 3 mensilità, calcolate sul reddito dichiarato nel periodo di riferimento,
ha chiesto l’accertamento del proprio diritto a percepire l’indennità di maternità per adozione internazionale pari a 5 mensilità (analogamente alle madri biologiche iscritte alla Gestione Separata) e la condanna dell’INPS al pagamento delle residue due mensilità, oltre agli interessi legali.
A seguito della sentenza della Corte Costituzionale, l’INPS, con il Messaggio n. 371 dell’8 gennaio 2013, è intervenuto per precisare che:
è alle lavoratrici/lavoratori iscritti alla Gestione Separata che adottino o abbiano in affidamento preadottivo un minore,
è deve essere riconosciuta l’indennità di maternità/paternità per un periodo di 5 mesi, fermi restando i limiti di età del minore, sia in caso di adozione nazionale che internazionale.
Artigiani e commercianti
Dal 1° gennaio 2013 le aliquote contributive di artigiani e commercianti salgono dello 0,45%. L’aumento si rifletterà sul calcolo della futura pensione. Per gli iscritti alla gestione commercianti va sommato anche il contributo dello 0,09%, fino al 31 dicembre 2014, dovuto per il finanziamento dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività.
Nessuna novità ha il resto dell’impianto di calcolo e pagamento dei contributi, vale a dire il vincolo del minimale di reddito (per il 2012 pari a euro 14.930), l’aliquota aggiuntiva (1%) dovuta oltre il limite di retribuzione annua pensionabile (per il 2012 pari a 44.204 euro), nonché il massimale di reddito oltre il quale non è più dovuta la contribuzione (per il 2012 pari a 73.673 per i vecchi iscritti, ossia soggetti iscritti con decorrenza anteriore al primo gennaio 1996; e pari a 96.149 euro per i nuovi iscritti, ossia lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995).
La riscossione dei contributi, come di consueto, avverrà con F24 i cui termini di scadenza sono il 16 maggio, 16 agosto, 16 novembre e 16 febbraio dell’anno seguente.
Lavoratori autonomi agricoli
Per quanto riguarda il settore agricolo il rincaro colpisce i lavoratori autonomi, ossia i coltivatori diretti (piccoli imprenditori dediti alla coltivazione manuale dei fondi quali proprietari, affittuari, usufruttuari, enfiteuti e/o all’allevamento e alle attività connesse), gli imprenditori agricoli professionali (in sigla Iap: sono gli imprenditori che, per le notevoli estensioni dei terreni posseduti e per il fabbisogno di giornate lavorative, non possono essere inquadrati come coltivatori diretti) e, infine, i coloni e i mezzadri (si tratta di coloro che svolgono attività agricola sulla base di rapporti di natura associativa scaturenti da contratti di mezzadria, colonia e soccida vietati dalla Legge n. 203/1982 e, dunque, in via di estinzione).
Le aliquote da applicare al suddetto reddito sono state rideterminate dal Decreto Legge n. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011 che all’art. 24, comma 23 prevede che, a partire dal 1° gennaio 2012, le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo dei lavoratori coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti alla relativa gestione autonoma dell’INPS, sono quelle di seguito riportate nelle Tabelle:
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ALIQUOTA DI FINANZIAMENTO
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Anno |
Zona normale |
Zona svantaggiata
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2012 |
21,6% |
19,4% |
18,7% |
15,0% |
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2013 |
22,0% |
20,2% |
19,6% |
16,5% |
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2014 |
22,4% |
21,0% |
20,5% |
18,0% |
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2015 |
22,8% |
21,8% |
21,4% |
19,5% |
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2016 |
23,2% |
22,6% |
22,3% |
21,0% |
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2017 |
23,6% |
23,4% |
23,2% |
22,5% |
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dal 2018 |
24,0% |
24,0% |
24,0% |
24,0% |
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ALIQUOTA DI COMPUTO
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Anni |
Aliquota di computo
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2012 |
21,6% |
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2013 |
22,0% |
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2014 |
22,4% |
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2015 |
22,8% |
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2016 |
23,2% |
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2017 |
23,6% |
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dal 2018 |
24,0% |



