Lavoratori autonomi agricoli: aumenti contributivi del 2013
Scritto da Paolo Chiari | Pubblicato in normative e leggi
A decorrere dal 01.01.2013 vengono aumentati i contributi a carico di alcuni lavoratori autonomi.
Si tratta in particolare delle seguenti categorie di lavoratori:
– lavoratori iscritti alla gestione separata senza altra copertura previdenziale obbligatoria né pensionati (cosiddetti collaboratori esclusivi oppure scoperti);
– artigiani e commercianti;
– lavoratori autonomi agricoli.
Come noto, infatti, i provvedimenti emanati nel 2012 prevedono l’aumento progressivo di alcuni contributi a carico dei lavoratori autonomi: in particolare, la riforma del lavoro (Legge n. 92/2012) ha previsto l’aumento a partire dal 01.01.2013 dei contributi a carico degli iscritti alla gestione separata dal 18 al 20% per attestarsi nel 2016 al 24%. Per quanto riguarda artigiani e commercianti, dal 01.01.2013 le aliquote contributive di artigiani e commercianti salgono dello 0,45%. Per gli iscritti alle gestione commercianti va sommato anche il contributo dello 0,09% fino al prossimo 31.12.2014. Per quanto riguarda il settore agricolo il rincaro riguarda i lavoratori autonomi coltivatori diretti e IAP.
Premessa
A partire dal 01.01.2013 sono stati previsti alcuni aumenti contributivi a carico dei lavoratori autonomi. Si tratta, in particolare, dei seguenti soggetti:
è iscritti alla gestione separata;
è artigiani e commercianti;
è lavoratori autonomi agricoli.
Di seguito illustriamo nel dettaglio le novità relative a tali soggetti, che sono stati interessati da alcuni provvedimenti (tra cui la riforma del mercato del lavoro e il DL salva Italia) che prevedono l’aumento progressivo delle aliquote contributive a loro carico.
Gestione separata
Per quanto riguarda la gestione separata dell’Inps va ricordato che la disciplina vigente distingue due categorie di soggetti con obbligo di iscrizione e di contribuzione alla gestione separata:
à lavoratori senza altra copertura previdenziale obbligatoria né pensionati (cosiddetti collaboratori esclusivi oppure scoperti), che versano il 27,72% (il 27% per la pensione e lo 0,72% per le prestazioni assistenziali di malattia, maternità e assegni familiari) e non subiscono dal 01.01.2013 nessun aumento;
à lavoratori già in possesso di altra copertura previdenziale obbligatoria o pensionati (cosiddetti collaboratori non esclusivi oppure coperti), tenuti a pagare, dal 01.01.2013, il 20% per la pensione. Per tali ultimi soggetti e solo per questi, quindi, dal 1° gennaio 2013 l’aliquota contributiva salirà del 2%.
Nulla cambia circa la ripartizione dell’onere contributivo: resta confermato, che l’onere contributivo è sostenuto non solo dal collaboratore, ma anche dal committente (rispettivamente per 1/3 e per 2/3). Fa eccezione il rapporto di associazione in partecipazione, dove è il contributo viene ripartito in misura del 55% a carico dell’associante e del 45% dell’associato. I lavoratori autonomi e i professionisti titolari di partita Iva, invece, applicano una rivalsa sul cliente del 4%, caricandosi di tutto il resto dell’onere contributivo.
OSSERVA Evidenziamo, in particolare, che la riforma del lavoro ha introdotto, dal 2013, un aumento progressivo delle aliquote applicabili agli iscritti alla gestione separata. Con il D.L. Sviluppo e crescita sostenibile viene riscritta la tabella degli aumenti annuali, come segue:
|
Altre novità in materia di gestione separata
Vista l’attualità della questione evidenziamo che l’INPS, con il messaggio n. 371 del 08.01.2013, ha precisato che le lavoratrici e i lavoratori iscritti alla gestione separata che adottano o abbiano in affidamento preadottivo un minore, deve essere riconosciuta l’indennità di maternità/paternità per un periodo di 5 mesi.
OSSERVA L’INPS ha pubblicato il messaggio in parola dopo l’emanazione da parte della Corte Costituzionale della sentenza n. 257 del 19.11.2012, secondo cui: “(…) l’illegittimità costituzionale dell’articolo 64, comma 2, del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della Legge 8 marzo 2000, n. 53), (…) nella parte in cui, relativamente alle lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), che abbiano adottato o avuto in affidamento preadottivo un minore, prevede l’indennità di maternità per un periodo di tre mesi anziché di cinque mesi.”.
|
La decisione della Suprema Corte trova fondamento nel ricorso avanzato da una lavoratrice autonoma, iscritta alla Gestione Separata dell’INPS, che:
è dopo aver ottenuto l’affidamento preadottivo di un minore, nato il 15 ottobre 2000, con decorrenza 8 aprile 2008 (data di ingresso del bambino in Italia), e
è dopo aver ricevuto dall’INPS, a seguito di apposita domanda presentata l’11 giugno 2008, l’indennità di maternità nella misura pari a 3 mensilità, calcolate sul reddito dichiarato nel periodo di riferimento,
ha chiesto l’accertamento del proprio diritto a percepire l’indennità di maternità per adozione internazionale pari a 5 mensilità (analogamente alle madri biologiche iscritte alla Gestione Separata) e la condanna dell’INPS al pagamento delle residue due mensilità, oltre agli interessi legali.
A seguito della sentenza della Corte Costituzionale, l’INPS, con il Messaggio n. 371 dell’8 gennaio 2013, è intervenuto per precisare che:
è alle lavoratrici/lavoratori iscritti alla Gestione Separata che adottino o abbiano in affidamento preadottivo un minore,
è deve essere riconosciuta l’indennità di maternità/paternità per un periodo di 5 mesi, fermi restando i limiti di età del minore, sia in caso di adozione nazionale che internazionale.
Artigiani e commercianti
Dal 1° gennaio 2013 le aliquote contributive di artigiani e commercianti salgono dello 0,45%. L’aumento si rifletterà sul calcolo della futura pensione. Per gli iscritti alla gestione commercianti va sommato anche il contributo dello 0,09%, fino al 31 dicembre 2014, dovuto per il finanziamento dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività.
Nessuna novità ha il resto dell’impianto di calcolo e pagamento dei contributi, vale a dire il vincolo del minimale di reddito (per il 2012 pari a euro 14.930), l’aliquota aggiuntiva (1%) dovuta oltre il limite di retribuzione annua pensionabile (per il 2012 pari a 44.204 euro), nonché il massimale di reddito oltre il quale non è più dovuta la contribuzione (per il 2012 pari a 73.673 per i vecchi iscritti, ossia soggetti iscritti con decorrenza anteriore al primo gennaio 1996; e pari a 96.149 euro per i nuovi iscritti, ossia lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995).
La riscossione dei contributi, come di consueto, avverrà con F24 i cui termini di scadenza sono il 16 maggio, 16 agosto, 16 novembre e 16 febbraio dell’anno seguente.
Lavoratori autonomi agricoli
Per quanto riguarda il settore agricolo il rincaro colpisce i lavoratori autonomi, ossia i coltivatori diretti (piccoli imprenditori dediti alla coltivazione manuale dei fondi quali proprietari, affittuari, usufruttuari, enfiteuti e/o all’allevamento e alle attività connesse), gli imprenditori agricoli professionali (in sigla Iap: sono gli imprenditori che, per le notevoli estensioni dei terreni posseduti e per il fabbisogno di giornate lavorative, non possono essere inquadrati come coltivatori diretti) e, infine, i coloni e i mezzadri (si tratta di coloro che svolgono attività agricola sulla base di rapporti di natura associativa scaturenti da contratti di mezzadria, colonia e soccida vietati dalla Legge n. 203/1982 e, dunque, in via di estinzione).
Le aliquote da applicare al suddetto reddito sono state rideterminate dal Decreto Legge n. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011 che all’art. 24, comma 23 prevede che, a partire dal 1° gennaio 2012, le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo dei lavoratori coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti alla relativa gestione autonoma dell’INPS, sono quelle di seguito riportate nelle Tabelle:
ALIQUOTA DI FINANZIAMENTO
|
||||
Anno |
Zona normale |
Zona svantaggiata
|
||
2012 |
21,6% |
19,4% |
18,7% |
15,0% |
2013 |
22,0% |
20,2% |
19,6% |
16,5% |
2014 |
22,4% |
21,0% |
20,5% |
18,0% |
2015 |
22,8% |
21,8% |
21,4% |
19,5% |
2016 |
23,2% |
22,6% |
22,3% |
21,0% |
2017 |
23,6% |
23,4% |
23,2% |
22,5% |
dal 2018 |
24,0% |
24,0% |
24,0% |
24,0% |
ALIQUOTA DI COMPUTO
|
|
Anni |
Aliquota di computo
|
2012 |
21,6% |
2013 |
22,0% |
2014 |
22,4% |
2015 |
22,8% |
2016 |
23,2% |
2017 |
23,6% |
dal 2018 |
24,0% |