Prodotti agricoli e alimentari: le disposizioni in materia di “regime di qualità”

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E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 25.10.2013 (n. 251) il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali che da attuazione al Regolamento dell’Unione Europea n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP (Dichiarazione di Origine Protetta),IGP (Indicazione Geografica Protetta) e STG (Specialità Tradizionale Garantita).

Secondo il Decreto per beneficiare di una Denominazione di Origine Protetta o di un’Indicazione Geografica Protetta un prodotto deve essere conforme a un disciplinare che comprende almeno i seguenti elementi:

  1. il nome da proteggere deve indicare il prodotto specifico nella zone geografica limitata nel linguaggio comune, commerciale o storico;
  2. la descrizione del prodotto comprese le materie prime e le principali caratteristiche chimiche, organolettiche, microbiologiche;
  3. la definizione della zona geografica limitata;
  4. gli elementi che dimostrano che il prodotto è originario della zona;
  5. la descrizione del metodo di ottenimento del prodotto e, se del caso, dei metodi locali, leali e costanti;
  6. gli elementi che stabiliscono le fasi produttive che si svolgono all’interno della zona delimitata, le qualità ed il legame caratteristico del prodotto, le fasi della produzione effettuate nella zona delimitata;
  7. nome, indirizzo dell’autorità/organismo di verifica;
  8. regole specifiche per l’etichettatura. I soggetti legittimati alla richiesta di riconoscimento sono il gruppo formato da produttori o trasformatori ricadenti nel territorio delimitato dal predetto disciplinare e che trattano il medesimo prodotto oggetto di richiesta di registrazione.

Premessa

Con il Decreto 14.10.2013 il Ministero delle Politiche Agricole ha dato attuazione alle disposizioni contenute nel regolamento UE n. 1151/2012 in materia di regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP, STG. Vengono definite, in particolare, le modalità attraverso cui i soggetti interessati possono fare domanda di riconoscimento, nonché il contenuto del disciplinare a cui il prodotto deve essere conforme per ottenere una delle citate denominazioni. Risulta molto importante, inoltre, la disposizione che impone allo Stato di proteggere “ex officio” la denominazione nel caso in cui la denominazione subisca un uso scorretto o alterazioni (quale l’uso improprio e fraudolento dei nomi dell’agroalimentare di qualità nazionale nel commercio internazionale).

Soggetto legittimato

Soggetto legittimato a presentare domanda di riconoscimento per una DOP o IGP ai sensi del Regolamento (UE) n. 1151/2012 è il gruppo formato da produttori e/o trasformatori ricadenti nel territorio delimitato dal disciplinare e che trattano il medesimo prodotto oggetto di richiesta di registrazione. Il gruppo:

  • è costituito ai sensi di legge;
  • ha tra gli scopi sociali la registrazione del prodotto per il quale viene presentata la domanda, o ha assunto in assemblea la delibera di presentare domanda per la registrazione del prodotto oggetto della domanda;
  • ha nell’atto costitutivo o nello statuto, fermo restando lo scopo sociale, la previsione che l’associazione non possa essere sciolta prima del raggiungimento dello scopo per il quale è stata costituita.

Una singola persona fisica o giuridica presenta domanda di registrazione per una denominazione qualora sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

  • la singola persona fisica o giuridica è il solo produttore e/o trasformatore ricadente nel territorio delimitato dal disciplinare che desideri presentare una domanda;
  • la zona geografica del prodotto oggetto di richiesta di registrazione e delimitata nel disciplinare possiede caratteristiche che differiscono notevolmente da quelle delle zone limitrofe ovvero le caratteristiche del prodotto oggetto di domanda di registrazione sono differenti da quelle dei prodotti delle zone limitrofe.

L’onere della prova è a carico della singola persona fisica o giuridica che presenta la domanda di registrazione.  La presentazione di una domanda di registrazione da parte di una singola persona fisica o giuridica non può avere ad oggetto esclusivamente l’area geografica all’interno della quale ricade l’azienda della singola persona fisica o giuridica.

Contenuto minimo del disciplinare

Per beneficiare di una Denominazione di Origine Protetta (DOP) o di un’Indicazione Geografica Protetta (IGP), un prodotto deve essere conforme a un disciplinare che comprende almeno gli elementi seguenti:

  • il nome da proteggere come DOP o IGP, quale utilizzato nel commercio o nel linguaggio comune e solo nelle lingue attualmente o storicamente utilizzate per descrivere il prodotto specifico nella zona geografica delimitata;
  • la descrizione del prodotto comprese, se del caso, le materie prime nonché le principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche, organolettiche del prodotto;
  • la definizione della zona geografica delimitata;
  • gli elementi che dimostrano che il prodotto è originario della zona geografica delimitata;
  • la descrizione del metodo di ottenimento del prodotto e, se del caso, dei metodi locali, leali e costanti nonché, se del caso, gli elementi relativi al confezionamento del prodotto nella zona geografica delimitata quando è richiesto dal gruppo per salvaguardare la qualità, garantire l’origine o assicurare il controllo e purché supportato da sufficienti motivazioni specifiche;
  • gli elementi che stabiliscono:
  • per le DOP, le cui fasi produttive si svolgono nella zona geografica di riferimento, il legame fra la qualità o le caratteristiche del prodotto e l’ambiente geografico;
  • per le IGP, la cui produzione si svolge per almeno una delle sue fasi nella zona geografica delimitata, il legame fra una data qualità, la reputazione o un’altra caratteristica del prodotto e l’origine geografica;
  • il nome e l’indirizzo dell’autorità o dell’organismo che verifica il rispetto delle disposizioni del disciplinare di produzione;
  • qualsiasi regola specifica per l’etichettatura del prodotto e l’eventuale logo della DOP o IGP.

OSSERVA

Nel caso in cui siano presentate più istanze per lo stesso prodotto/ denominazione o per prodotti/denominazioni assimilabili, laddove non sia possibile l’aggregazione dei diversi soggetti proponenti, il Ministero convoca una riunione con la/e Regione/i nel cui territorio ricade la produzione oggetto di richiesta di registrazione e provvede ad individuare il soggetto che rappresenti il numero delle imprese aderenti prevalente rispetto alle altre Associazioni, al momento della presentazione della domanda.

In caso di parità di numero di imprese aderenti alle diverse Associazioni, prevarrà l’Associazione che rappresenta anche la maggiore percentuale di produzione al momento della presentazione della domanda.

Presentazione della domanda di registrazione

La domanda di registrazione di una DOP o di una IGP è avanzata dai soggetti legittimati al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Direzione Generale per la Promozione della Qualità Agroalimentare ed alla/e Regione/i nel cui territorio ricade la produzione oggetto di registrazione.

La domanda è presentata a mezzo PEC o in formato cartaceo in regola con le norme sul bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 recante disciplina dell’imposta di bollo e successive modifiche e integrazioni, firmata dal legale rappresentante. La domanda contiene inoltre l’indirizzo di posta certificata del soggetto richiedente.

La domanda è accompagnata dai seguenti allegati:

ALLEGATI

1

Atto costitutivo e/o statuto dell’associazione.

2

Delibera assembleare dalla quale risulti la volontà dei produttori di presentare domanda per la registrazione della DOP o IGP qualora tale previsione non sia contenuta nell’atto costitutivo o nello statuto.

3

Disciplinare di produzione.

4

Nome, indirizzo e recapiti del soggetto legittimato e dell’autorità o dell’organismo che verifica il rispetto delle disposizioni di cui al disciplinare di produzione.

5

Relazione storica, corredata di riferimenti bibliografici, atta a comprovare la produzione per almeno venticinque anni anche se non continuativi del prodotto in questione, nonché l’uso consolidato, nel commercio o nel linguaggio comune, del nome del quale si richiede la registrazione.

6

Relazione socio-economica contenente le seguenti informazioni:

  • quantità prodotta con riferimento alle ultime tre annate di produzione disponibili;
  • numero imprese coinvolte distinte per singolo segmento della filiera (attuali e potenziali).

7

Relazione tecnica dalla quale si evince in maniera chiara il legame con il territorio, inteso come nesso di causalità tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (in caso di DOP) o una qualità specifica o la reputazione o altra caratteristica del prodotto (in caso di IGP). La relazione evidenzia inoltre le ragioni per cui solo all’interno dei confini indicati si ottengono e si mantengono in un preciso rapporto causale e per effetto di ben identificati fattori umani e naturali la qualità o le caratteristiche del prodotto associato alla denominazione oggetto di domanda di registrazione. Dalla relazione tecnica risulta altresì che il prodotto per il quale si richiede la registrazione presenta almeno una caratteristica qualitativa che lo differenzia dallo standard qualitativo di prodotti della stessa tipologia ottenuti fuori dalla zona di produzione. I contenuti della relazione sono supportati da evidenze tecnico scientifiche da prodursi a carico del soggetto richiedente la registrazione.

8

Cartografia in scala adeguata a consentire l’individuazione precisa della zona di produzione e dei suoi confini, ove non ci si riferisce a confini amministrativi.

9

Documento unico contenente gli elementi seguenti:

  •       la denominazione, la descrizione del prodotto, incluse eventualmente le norme specifiche per il confezionamento e l’etichettatura più stringenti rispetto alla normativa comunitaria, una descrizione concisa della delimitazione della zona geografica;
  •       la descrizione del legame del prodotto con l’ambiente geografico o con l’origine geografica, inclusi, eventualmente, gli elementi specifici della descrizione del prodotto o del metodo di ottenimento che giustifica il legame.

L’istanza può contenere un marchio già registrato e proposto come logo della denominazione da inserire nel disciplinare di produzione a condizione dell’esplicita rinuncia scritta a titolo gratuito del suo titolare, a far data dalla registrazione della DOP/IGP interessata.

La decisione in merito a termini generici, a termini in conflitto con il nome di una varietà vegetale o di una razza animale che possano indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto, termini in tutto o in parte omonimi di una denominazione già iscritta nel registro, nomi omonimi che inducano erroneamente il consumatore a pensare che i prodotti siano originari di un altro territorio, termini che sono tali da indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del prodotto è competenza del Ministero e della/e Regione/i nel cui territorio ricade la produzione oggetto di richiesta di registrazione.

OSSERVA

Entro 60 giorni dalla data di ricezione della domanda di registrazione di una DOP o di una IGP la/le Regione/i nel cui territorio ricade  la  produzione  oggetto  della  domanda  di registrazione richiede al Ministero una riunione per l’esame delle problematiche legate all’istanza presentata. A seguito della riunione, o in caso di mancata richiesta della riunione, la/le Regione/i trasmette/ono al Ministero il proprio parere entro 90 (novanta) giorni dalla data di trasmissione della domanda di registrazione da parte del soggetto richiedente ed il Ministero, ricevuto tale parere procede alla valutazione della richiesta di registrazione di una DOP o di una IGP.

La domanda di registrazione è valutata dal Ministero entro 90 (novanta) giorni decorrenti dal ricevimento del parere regionale o dalla scadenza del termine previsto per il parere regionale.

Pubblicazione e opposizione

Entro 30 giorni dal ricevimento del disciplinare di produzione il Ministero provvede alla pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana affinché ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e residente sul territorio nazionale possa fare opposizione alla domanda di registrazione.

Il soggetto che intende presentare opposizione fa pervenire al Ministero l’opposizione entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del disciplinare di produzione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, a pena di irricevibilità.

Il Ministero, trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione del disciplinare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana senza che siano pervenute opposizioni ricevibili adotta una decisione favorevole sulla registrazione, informando con apposito provvedimento il soggetto richiedente e la/le Regione/i interessata/e, e pubblica sul sito internet del Ministero il disciplinare oggetto di domanda di registrazione.

Protezione

Le Denominazione di Origine e le Indicazione Geografiche, prodotte o commercializzate sul territorio dell’Unione, sono protette ex officio da ciascuno Stato membro contro ogni forma di illecito utilizzo o di pratica ingannevole. L’Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e Repressione delle Frodi dei Prodotti Agroalimentari (ICQRF), è l’autorità incaricata di adottare le misure per prevenire o far cessare l’uso illegale delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette prodotte o commercializzate in Italia.

Specialità tradizionale garantita

Un nome è registrato come specialità tradizionale garantita se lo stesso è stato utilizzato è tradizionalmente in riferimento al prodotto specifico, ovvero se designa il carattere tradizionale o la specificità del prodotto. Ai fini del la registrazione come specialità tradizionale garantita si intende per  «tradizionale»  l’uso sul mercato nazionale attestato da un periodo di tempo di almeno 30 anni.

Non può essere registrato un nome che faccia riferimento unicamente ad affermazioni di carattere generale, utilizzate per un insieme di prodotti, ovvero ad affermazioni previste da una particolare normativa dell’Unione.

Se nella procedura di opposizione a livello comunitario ai sensi dell’art. 51 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 viene dimostrato che il nome è usato anche in un altro Stato membro o      in un Paese terzo, al fine di distinguere i prodotti comparabili o i prodotti                 che condividono un nome identico o analogo, la decisione di registrazione può prevedere che il nome della Specialità Tradizionale Garantita sia accompagnato dall’affermazione  «fatto secondo la tradizione di»  immediatamente seguito dal nome di un paese o di una sua regione.

Per beneficiare di una Specialità Tradizionale Garantita (STG), un prodotto è conforme a un disciplinare che comprende almeno gli elementi seguenti:

  • il nome di cui è proposta la registrazione, utilizzato per descrivere il prodotto specifico;
  • la descrizione del prodotto, comprese le principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche e/o organolettiche, a dimostrazione della specificità del prodotto;
  • la descrizione del metodo di produzione che i produttori devono rispettare compresi, se del caso, la natura e le caratteristiche delle materie prime o degli ingredienti utilizzati e il metodo di elaborazione del prodotto;
  • gli elementi fondamentali che attestano il carattere tradizionale del prodotto;
  • qualsiasi regola specifica per l’etichettatura del prodotto e l’eventuale logo della STG.

Soggetto legittimato a presentare domanda di registrazione di una STG, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1151/2012, è il gruppo formato principalmente da produttori e/o trasformatori che opera con il prodotto per il quale è richiesta la registrazione. Il gruppo:

  • è costituito ai sensi di legge;
  • ha tra gli scopi sociali la registrazione del prodotto per il quale viene presentata la domanda, o ha assunto in assemblea la delibera di presentare richiesta per la registrazione della denominazione oggetto di domanda;
  • contiene nell’atto costitutivo o nello statuto, fermo restando lo scopo sociale, la previsione che l’associazione non può essere sciolta prima del raggiungimento dello scopo per il quale è stata costituita.

OSSERVA

Una singola persona fisica o giuridica può presentare domanda di registrazione per una STG qualora sia dimostrato a cura del richiedente che è il solo produttore e/o trasformatore che desidera presentare la domanda.

La domanda per ottenere la registrazione di una STG è avanzata dai soggetti legittimati al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Direzione Generale per la Promozione della Qualità Agroalimentare.

La domanda è presentata a mezzi PEC o in formato cartaceo in regola con le norme sul bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 recante disciplina dell’imposta di bollo e successive modifiche e integrazioni ed è firmata dal legale rappresentante. La domanda contiene inoltre l’indirizzo di posta certificata del soggetto richiedente. L’istanza è accompagnata dai seguenti allegati:

  • atto costitutivo dell’associazione;
  • delibera assembleare dalla quale risulti la volontà dei produttori di presentare domanda per la registrazione della STG, qualora tale previsione non sia contenuta nell’atto costitutivo o nello statuto;
  • disciplinare di produzione;
  • relazione storica, corredata di riferimenti bibliografici, atta a comprovare che il prodotto è ottenuto con un metodo di produzione, trasformazione o una composizione che corrispondono a una pratica tradizionale per tale prodotto o alimento ovvero ottenuto da materie prime o ingredienti utilizzati tradizionalmente nonché l’uso consolidato, nel commercio o nel linguaggio comune, della denominazione della quale si richiede la registrazione;
  • relazione socio-economica contenente le seguenti informazioni:
  • quantità prodotta con riferimento all’ultima annata di produzione disponibile;
  • numero aziende coinvolte distinte per singolo segmento della filiera (attuali e potenziali);

I contenuti della documentazione sono supportati da evidenze tecnico-scientifiche o di altra natura da prodursi a carico del soggetto richiedente la registrazione. L’istanza può, inoltre, contenere un marchio già registrato e proposto come logo della STG da inserire nel disciplinare di produzione a condizione dell’esplicita rinuncia scritta a titolo gratuito dei suo titolare, a far data dal riconoscimento della STG interessata.

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