Somministrazione alimenti e bevande: chiarimenti del MISE circa i requisiti
Scritto da Paolo Chiari | Pubblicato in normative e leggi
Il Ministero dello Sviluppo Economico è intervenuto con quattro pareri per chiarire la portata delle disposizioni contenute nell’articolo 71 del D.Lgs. n. 59/2010, ovvero le disposizioni che prevedono i requisiti per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande. In particolare:
- 1. la Risoluzione n. 49463 del 26 marzo 2014 risponde al quesito se due soci lavoratori di una società che svolge attività professionale ed in forma permanente di organizzazione sagre ed eventi di piazza, con preparazione e somministrazione di alimenti e bevande oltre all’organizzazione di spettacoli e trattenimenti musicali, possano essere considerati in possesso del requisito professionale ai fini dell’avvio di attività commerciali al dettaglio di prodotti del settore merceologico alimentare e per la somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell’articolo 71, comma 6, lettera b), del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni, essendo ormai trascorsi oltre due anni dall’inizio dell’attività da parte della società in discorso;
- 2. la Risoluzione n. 49477 del 26 marzo 2014 reca chiarimenti in merito alla figura del preposto al fine di avviare un’attività di ludoteca per bambini con annessa somministrazione di alimenti e bevande confezionate;
- 3. la Risoluzione n. 45577 del 19 marzo 2014 risponde al quesito se il titolo di studio “Diploma di Istituto Tecnico Commerciale” possa considerarsi requisito valido ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per l’avvio di attività per il commercio di prodotti alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande conseguito nell’anno 1994.
Premessa
Il Ministero dello Sviluppo Economico è recentemente intervenuto per fornire chiarimenti circa i requisiti professionali che devono possedere coloro che intendono avviare un’attività nel settore del commercio degli alimenti e delle bevande. Le disposizioni di cui all’articolo 71 (in particolare comma 6) del D.Lgs. n. 59/2010, infatti, prevedono alcuni requisiti per l’esercizio dell’attività di commercio al dettaglio di alimenti e bevande, tra cui ricordiamo la frequenza di un corso professionale, aver esercitato attività nel settore alimentare ed essere in possesso di un diploma di scuola secondaria o di altra scuola ad indirizzo professionale.
Il MISE, in riferimento a tali disposizioni, ha fornito chiarimenti sui casi che si presentano più frequentemente nel settore, delineando in modo più chiaro le condizioni che garantiscono la possibilità di svolgere attività di commercio in tale settore.
Condizioni e requisiti per accedere all’attività di commercio di alimenti al dettaglio
Secondo quanto previsto dall’articolo 71 del D.Lgs. n. 59/2010 non possono esercitare l’attività commerciale di vendita e di somministrazione:
- coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del Codice Penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del Codice Penale;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla Legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza.
Non possono esercitare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni sopradescritte, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell’alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d’azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.
OSSERVA
In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all’attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall’articolo 2, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti devono essere posseduti dal titolare e dall’eventuale altra persona preposta all’attività commerciale.
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L’esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all’alimentazione umana, di un’attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
REQUISITI PROFESSIONALI
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1 |
Avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano |
2 |
Avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d’impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale |
3 |
Essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti |
OSSERVA
I requisiti professionali di cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall’eventuale persona preposta all’attività commerciale.
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Socio lavoratore e requisiti professionali
Con la Risoluzione n. 49463 del 26 marzo 2014 viene risposto al quesito se due soci lavoratori di una società che svolge attività professionale ed in forma permanente di organizzazione sagre ed eventi di piazza, con preparazione e somministrazione di alimenti e bevande oltre all’organizzazione di spettacoli e trattenimenti musicali, possano essere considerati in possesso del requisito professionale ai fini dell’avvio di attività commerciali al dettaglio di prodotti del settore merceologico alimentare e per la somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell’articolo 71, comma 6, lettera b), del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni, essendo ormai trascorsi oltre due anni dall’inizio dell’attività da parte della società in discorso.
Al riguardo, il MISE ha precisato che ai sensi della vigente normativa in materia, la pratica lavorativa del socio lavoratore, ai fini del riconoscimento della qualificazione richiesta, deve essere prestata nell’ambito di imprese operanti nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, oltre a dover essere comprovata dalla iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale.
Nel caso in questione, la società in discorso opera in modo permanente nell’ambito dell’organizzazione di sagre e fiere, occupandosi anche della preparazione e della somministrazione di alimenti e bevande e i due soci in discorso risultano iscritti all’INPS quali lavoranti nell’impresa a tempo pieno e permanentemente.
Ciò significa, pertanto, che qualora i soci lavoratori possano comprovare che le mansioni lavorative svolte, adeguatamente qualificate, abbiano avuto attinenza con la preparazione e la somministrazione di alimenti e bevande (essendo questa una delle tante attività che svolge l’impresa) e qualora le stesse risultino essere state esercitate in modo costante e continuativo per almeno due anni, anche non continuativi, negli ultimi cinque (cosa che sarà debitamente comprovata dall’iscrizione alle prescritte forme assicurative, la quale scaturisce infatti dalla necessità di avere la certezza della formalità e della reale consistenza dell’attività lavorativa, soprattutto nel caso di particolari tipologie quali le collaborazioni familiari o la condizione di socio lavoratore), gli stessi potrebbero essere considerati in possesso del requisito professionale richiesto.
Attività di ludoteca con somministrazione
Con una seconda Risoluzione, il MISE ha chiarito quali siano i requisiti professionali da rispettare nel caso in cui si intenda somministrare alimenti nell’ambito dell’attività di ludoteca. In via preliminare, il MISE ha precisato che con Nota n. 264066 del 31-12-2012, aveva a suo tempo precisato che i titolari di asili nido privati che somministrano pasti e bevande ai soli bambini assistiti potevano essere esonerati dall’obbligo del possesso dei requisiti professionali.
Appare evidente, comunque, che qualora l’attività di ludoteca risulti aperta al pubblico indistinto, anche ai sensi della normativa nazionale vigente in materia, resta l’obbligo del possesso dei requisiti professionali in caso di annessa attività di somministrazione di alimenti e bevande confezionate.
In tal caso il titolare dell’attività può avvalersi della figura di un preposto in possesso di tali requisiti professionali, il quale può essere nominato da parte di più società o imprese individuali diverse e da parte delle stesse anche per più punti di vendita, fermo restando, come sostenuto al punto 1.4.3 della Circolare n. 3656/C del 19-2-2012, che la preposizione all’attività commerciale deve essere effettiva con i conseguenti poteri e le connesse responsabilità e non solo nominalistica e limitata strumentalmente alla fase di dimostrazione dei requisiti.
Titolo di studio di diploma tecnico commerciale e requisiti professionali
Viene chiesto al MISE se il titolo di studio “Diploma di Istituto Tecnico Commerciale” possa considerarsi requisito valido ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per l’avvio di attività per il commercio di prodotti alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande conseguito nell’anno 1994.
In riferimento a tale quesito il Ministero ha chiarito che la valutazione sulla validità di un titolo di scuola secondaria o di laurea o professionale, è fondata sulla verifica dei programmi di studio prescritti dall’ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento del medesimo. Su detta base va, infatti, valutata la capacità di garantire la conoscenza del commercio, degli alimenti e/o della preparazione e manipolazione dei medesimi
A tale riguardo, il MISE fa presente che la Circolare 3642/C del 15 aprile 2011, al fine di garantire omogeneità di applicazione della disposizione sul territorio nazionale, fornisce una serie di indicazioni sui titoli di studio, relativi al secondo ciclo d’istruzione, sia universitari, sia di qualificazione professionale che rispondono a quanto richiesto dal dettato normativo.
Viene precisato, inoltre, che la citata Circolare, per quanto riguarda il secondo ciclo d’istruzione, ha inteso delineare il panorama scolastico sulla base del nuovo ordinamento entrato in vigore dall’anno scolastico 2010/2011, nel quale il diploma indicato in oggetto è confluito nel settore “Economico” degli istituti tecnici, indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing”: di questo settore non fa parte nessun diploma tra quelli ritenuti abilitanti ai fini dell’attività in oggetto. Diversa è la situazione in esame in quanto il diploma di Ragioniere è stato conseguito prima del nuovo ordinamento dell’indirizzo commerciale, denominato I.G.E.A. (Indirizzo Giuridico Economico Aziendale), entrato in vigore nell’anno scolastico 1996/97, a seguito del Decreto Ministeriale n. 122 del 31 gennaio 1996: prima di tale riforma, infatti, era presente nei corsi di studio degli istituti tecnici la materia “Merceologia”, che conteneva all’epoca nozioni di merceologia riferibili anche ai prodotti alimentari.
Stante quanto sopra, viene dunque precisato che la valutazione sulla validità di un titolo di scuola secondaria di laurea o professionale è fondata sulla verifica dei programmi di studio prescritti dall’ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento del medesimo. Di conseguenza vengono considerati validi, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale, quei diplomi i cui corsi di studi ricomprendono la materia “Merceologia” riferibili anche ai prodotti alimentari.