1° Ottobre 2013, aumento dell’IVA dal 21% al 22%: aspetti operativi
Scritto da Paolo Chiari | Pubblicato in normative e leggi
Premessa
L’entrata in vigore e il momento di effettuazione dell’operazione
- cessione di beni;
- prestazione di servizi;
- cessioni e prestazioni particolari.
Cessione di beni
- all’atto della consegna o spedizione, se si tratta di beni mobili;
- all’atto della stipulazione del contratto, se si tratta di beni immobili (il contratto preliminare è ininfluente).
Se però gli effetti costitutivi o traslativi si realizzano in un momento successivo rispetto ai suddetti eventi, la cessione si considera effettuata nel momento in cui tali effetti si producono, ma non oltre il termine di un anno dalla consegna se si tratta di beni mobili. Questo differimento non vale tuttavia per le vendite con riserva di proprietà e per le locazioni con patto di riscatto vincolante per entrambe le parti, per le quali valgono i criteri delineati in via generale per beni mobili ed immobili.
Prestazioni di servizi
Per quanto concerne le PRESTAZIONE DI SERVIZI, invece, il terzo comma dell’art. 6 stabilisce che salvo i casi particolari previsti dal comma 2 (espropriazioni da parte della pubblica autorità, contratti di somministrazione, contratti estimatori ecc.) si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo, per cui non ha alcuna rilevanza l’avvenuta esecuzione, in tutto o in parte, della prestazione.
| ESEMPIO Se la prestazione viene effettuata in data 22.09.2013 ma il pagamento avviene soltanto 10 giorni dopo, ovvero il 02.10.2013, si applica la nuova aliquota IVA al 22%. Al contrario, se il pagamento avviene in data antecedente al 01.10.2013 l’aliquota IVA applicata è del 21%. |
La diffusione di strumenti di pagamento diversi dal contante, può comportare alcune difficoltà pratiche nell’individuazione del momento in cui la prestazione si considera “pagata”; nella tabella che segue si schematizzano le principali ipotesi.
PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO
| TIPO DI PAGAMENTO |
EFFETTUAZIONE DELL’OPERAZIONE |
| Bonifico bancario o postale |
R.M. 6.12.1989 n. 551041)(R.M. 25.1.1978 n. 363519 eRicevimento della comunicazione dell’avvenuto accredito |
| Assegni bancari o circolari |
Consegna dell’assegno al venditore |
| Carta di credito |
Momento di utilizzo della carta di credito |
| Tessere prepagate |
Acquisto della tessera |
| Cambiali all’ordine |
(R.M. 14.3.1981 n. 330541)Emissione della cambiale |
| Cambiali non cedibili |
(R.M. 25.3.1983 n. 352856)Pagamento del titolo alla scadenza |
| Ricevute bancarie |
Ricevimento della comunicazione dell’incasso |
Deroga al principio è prevista per le prestazioni di servizi senza corrispettivo, per le quali il momento impositivo coincide con la data di ultimazione della prestazione ovvero, per quelle con carattere continuativo, entro il mese successivo a quello in cui sono rese.
| ESEMPIO Se versiamo un acconto su una prestazione di servizi pari al 10% in data 01.09.2013, al 40% in data 15.09.2013 e a saldo in data 02.10.2013, l’imposta dovuta per gli acconti sarà pari al 21%, mentre per il pagamento a saldo sarà pari al 22%. L’importo versato precedentemente al 01.10.2013, quindi, non sarà ripreso a tassazione per il 22% in occasione della chiusura dell’operazione. |
Professionisti
Particolare attenzione dovranno prestare i PROFESSIONISTI per i preavvisi di fattura già emessi, ma non ancora incassati alla data di entrata in vigore dell’aumento dell’aliquota Iva. Le fatture pro-forma dovranno essere rifatte per essere adeguate alla nuova percentuale del 22% e per consentire ai clienti di pagare il corretto importo aumentato della nuova percentuale.
Operazioni intracomunitarie
Per le operazioni intracomunitarie, con il recepimento nell’ordinamento nazionale della Direttiva n. 2010/45/UE in materia di fatturazione europea, dal 01.01.2013, il momento impositivo, siano esse acquisti o cessioni di beni, coincide con l’inizio del trasporto o della spedizione dei beni. In particolare, l’art. 39, comma 1, D.L. n. 331/1993, come modificato dall’art. 1, comma 326, lettera b), Legge n. 228/2012, stabilisce che, dal 01.01.2013, le cessioni e gli acquisti intracomunitari di beni si considerano effettuati quando il bene è in partenza dal luogo di origine (prima delle modifiche, l’art. 39, D.L. n. 331/1993, conteneva le regole per l’individuazione del momento di effettuazione dei soli acquisti intracomunitari mentre, per le cessioni, ci si doveva rifare alle regole generali ex art. 6, D.P.R. n. 633/1972). Pertanto, il momento rilevante ai fini IVA coincide:
- con l’inizio del trasporto o della spedizione dei beni al cessionario, o a terzi per suo conto, dal territorio nazionale verso un altro Stato membro, per le cessioni intracomunitarie di beni. Quindi, il momento rilevante, ossia il momento in cui il cessionario italiano è tenuto a emettere fattura, coincide, come in precedenza, con la data di spedizione della merce;
- con l’inizio del trasporto o della spedizione dei beni al cessionario, o a terzi per suo conto, dal territorio di altro Stato membro a quello nazionale, per gli acquisti intracomunitari di beni. Relativamente agli acquisti intracomunitari di beni, pertanto, la modifica normativa “anticipa” il momento di effettuazione dell’operazione alla data di spedizione dei beni dallo Stato membro di provenienza (sino al 31.12.2012 il momento rilevante era fatto coincidere con la data di arrivo dei beni nel territorio dello Stato; la previgente formulazione dell’art. 39, comma 1, D.L. n. 331/1993, stabiliva che l’acquisto intracomunitario di beni era effettuato nel momento della consegna dei beni nel territorio dello Stato al cessionario, o a terzi per suo conto, oppure, quando il trasporto era effettuato con mezzi del cessionario, nel momento di arrivo a destino dei beni nel territorio italiano).
Per le cessioni intracomunitarie effettuate in modo continuativo (definibili tali quelle che si svolgono nell’arco di un periodo di tempo superiore ad un mese) il momento di effettuazione corrisponde con il termine di ciascun mese solare.
Gli acconti parziali o totali incassati o pagati per una cessione o acquisto di beni con un paese Ue non sono più soggetti all’obbligo di fatturazione (fiscalmente fuori campo IVA e non imponibili in ambito comunitario) – non sono operazioni INTRA neppure ai fini IVA; resta invece efficace l’eventuale emissione anticipata della fattura rispetto alla data di consegna o spedizione.
Per le cessioni di beni la cui consegna / spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione avente le caratteristiche di cui al D.P.R. n. 472/1996, può essere emessa una sola fattura nella quale va specificato il dettaglio delle operazioni, entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle stesse.
Per le cessioni di beni effettuate dall’acquirente nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente, la fattura va emessa entro il mese successivo a quello della consegna / spedizione dei beni.
Con riferimento alla prestazioni di servizi, il momento di effettuazione della prestazione in ambito europeo corrisponde al momento di ultimazione della stessa (in ambito interno, come detto, rileva invece il momento del pagamento o dell’incasso) restando efficace l’eventuale emissione anticipata della fattura, così come sono da fatturare eventuali pagamenti anticipati parziali o totali.
Da rilevare, invece che per le prestazioni di servizi idoneamente documentate, effettuate nello stesso mese nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura nella quale va specificato il dettaglio delle operazioni, entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle stesse.


