DOC Dolcetto d’Alba e Dolcetto d’Alba Superiore
Scritto da Antonio Scatigna | Pubblicato in DOC, enografia
Nel sud del Piemonte, nel cuore delle Langhe attorno alla città di Alba, si sviluppa l’area di produzione della Denominazione di Origine Controllata Dolcetto d’Alba, dedicata esclusivamente alla produzione di vini rossi ottenuti da uve Dolcetto. La denominazione interessa un ampio comprensorio collinare che coinvolge 35 comuni distribuiti principalmente nella provincia di Cuneo, con l’inclusione del comune di Coazzolo in provincia di Asti.
Il territorio si estende in prevalenza sulla destra orografica del fiume Tanaro, in un contesto collinare di origine miocenica caratterizzato da marne tufacee bianche e terreni tortoniani composti da marne e sabbie stratificate. Si tratta di suoli di matrice prevalentemente argillosa, calcarea e silicea, particolarmente favorevoli alla coltivazione del Dolcetto. L’altitudine non può superare i 650 metri s.l.m., con esclusione dei fondovalle e delle aree pianeggianti o non sufficientemente esposte.
La denominazione è riservata alle tipologie “Dolcetto d’Alba” e “Dolcetto d’Alba Superiore”, entrambe ottenute esclusivamente da uve Dolcetto. L’area produttiva comprende l’intero territorio di comuni quali Alba, Barolo, Castiglione Falletto, Serralunga d’Alba, Mango, Monforte d’Alba e numerosi altri, oltre a specifiche porzioni di territorio delimitate lungo i versanti collinari della Langa e dell’Alta Langa.
Dal punto di vista viticolo, i nuovi impianti o reimpianti devono prevedere una densità minima di 3.300 ceppi per ettaro, adottando forme di allevamento tradizionali quali la controspalliera con potatura a Guyot o cordone speronato. È vietata ogni pratica di forzatura, mentre è consentita l’irrigazione di soccorso.
Le rese massime sono fissate in 9,0 t/ha per entrambe le tipologie, con titolo alcolometrico volumico minimo naturale pari a 11,00% vol per il “Dolcetto d’Alba” e 12,00% vol per il “Dolcetto d’Alba Superiore”.
La denominazione può essere accompagnata dalla menzione aggiuntiva “vigna”, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, purché il vigneto abbia un’età minima di 7 anni. In tal caso la resa massima è ridotta a 8,0 t/ha e sono richiesti titoli alcolometrici naturali minimi più elevati: 11,50% vol per il “Dolcetto d’Alba” e 12,50% vol per il “Dolcetto d’Alba Superiore”.
Per questa denominazione è prevista una progressione produttiva per i vigneti giovani destinati alla menzione “vigna”: nei primi anni dall’impianto la resa ammessa è significativamente contenuta (dal terzo al sesto anno), per poi aumentare gradualmente fino al raggiungimento del limite ordinario. Tale impostazione evidenzia una chiara volontà regolamentare di contenere la produttività nelle fasi iniziali di sviluppo della vite, favorendo la costruzione dell’equilibrio vegeto-produttivo prima di consentire il pieno potenziale produttivo.
In caso di annate favorevoli, è ammessa una produzione eccedente entro il limite del 20% rispetto alle rese stabilite, fermo restando il rispetto del rapporto uva/vino. Parallelamente, la Regione Piemonte può intervenire fissando rese inferiori o introducendo limitazioni produttive in funzione dell’andamento del mercato. È inoltre prevista la possibilità di sospendere o regolamentare temporaneamente le iscrizioni allo schedario viticolo per i nuovi impianti che determinino un aumento del potenziale produttivo della denominazione, quale strumento di gestione dell’equilibrio tra produzione e mercato.
La resa uva/vino non può superare il 70%, corrispondente a una produzione massima di 63 hl/ha (6.300 litri per ettaro) per entrambe le tipologie. Qualora tale percentuale venga superata, entro determinati limiti l’eccedenza perde il diritto alla denominazione; oltre tali soglie decade il diritto alla denominazione per l’intero prodotto.
Le operazioni di vinificazione e, per la tipologia “Superiore”, l’invecchiamento obbligatorio devono essere effettuati all’interno della provincia di Cuneo e nel comune di Coazzolo in provincia di Asti. Il “Dolcetto d’Alba Superiore” è soggetto a un periodo minimo di invecchiamento di 12 mesi a decorrere dal 1° novembre dell’anno di raccolta delle uve, con immissione al consumo non prima del 1° novembre dell’anno successivo alla vendemmia.
All’atto dell’immissione al consumo, il “Dolcetto d’Alba” deve presentare un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 11,50% vol (12,00% vol con menzione “vigna”), mentre il “Dolcetto d’Alba Superiore” deve raggiungere almeno 12,50% vol. L’acidità totale minima è fissata in 4,5 g/l, con estratto non riduttore minimo pari a 21,0 g/l per la tipologia base e 22,0 g/l per la tipologia Superiore.
È obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve in etichetta. Il confezionamento deve avvenire in bottiglie di vetro di forma tradizionale o corrispondente ad antico uso, di capacità consentita dalle disposizioni vigenti, ma comunque non inferiori a 18,7 cl, con esclusione del formato da 200 cl.
La DOC Dolcetto d’Alba si configura così come una delle espressioni territorialmente più estese e strutturate del vitigno Dolcetto, in un contesto collinare storicamente vocato, regolato da parametri produttivi puntuali e strumenti di gestione volti al mantenimento dell’equilibrio qualitativo e produttivo.
Credits Piemonte Land of Wine



