DOC Cisterna d’Asti

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Nel sud del Piemonte, tra le colline che collegano il Roero alle alture astigiane lungo il medio corso del fiume Tanaro, si sviluppa la Denominazione di Origine Controllata Cisterna d’Asti, riservata esclusivamente alla produzione di vini rossi nelle tipologie “Cisterna d’Asti” e “Cisterna d’Asti Superiore”.

La zona di produzione comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di Antignano, Cantarana, Cisterna d’Asti, Ferrere, San Damiano d’Asti e San Martino Alfieri in provincia di Asti, nonché Canale, Castellinaldo, Govone, Montà, Monteu Roero, Santo Stefano Roero e Vezza d’Alba in provincia di Cuneo. Si tratta di un’area esclusivamente collinare, con altitudini non superiori ai 400 metri s.l.m., caratterizzata da terreni argillosi, calcarei e sabbiosi; sono esclusi i fondovalle, i terreni umidi, pianeggianti o non sufficientemente soleggiati.

La base ampelografica prevede una presenza di Croatina dall’80% al 100%; possono concorrere fino a un massimo del 20% altri vitigni a bacca nera non aromatici idonei alla coltivazione in Piemonte.

Dal punto di vista viticolo, i vigneti di nuovo impianto o reimpianto devono garantire una densità minima di 3.500 ceppi per ettaro, con forme tradizionali di allevamento a controspalliera con vegetazione assurgente e potatura a Guyot o cordone speronato basso. È vietata ogni pratica di forzatura; è ammessa l’irrigazione di soccorso.

Le rese massime di uva per ettaro sono fissate in 9,0 t/ha per entrambe le tipologie, con titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 10,50% vol per il “Cisterna d’Asti” e 11,00% vol per il “Cisterna d’Asti Superiore”.

Per la menzione aggiuntiva “vigna”, riservata a vigneti con almeno 7 anni di età, la resa massima è ridotta a 8,0 t/ha, con titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 11,50% vol.

Nelle annate favorevoli è consentito un supero produttivo entro il limite del 20% rispetto alla resa stabilita, fermo restando il rispetto del rapporto uva/vino. In caso di annata sfavorevole, la Regione Piemonte può fissare rese inferiori, eventualmente anche differenziate all’interno della zona di produzione.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all’interno delle province di Asti e Cuneo.

La resa massima uva/vino non può superare il 70%, corrispondente a una produzione massima di 63 hl/ha (6.300 litri per ettaro). Qualora tale percentuale venga superata ma non oltre il 75%, l’eccedenza perde il diritto alla denominazione; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione per l’intero prodotto.

Il vino “Cisterna d’Asti” può essere immesso al consumo a partire dal 15 novembre dell’anno di raccolta delle uve. La tipologia “Superiore” deve essere sottoposta a un periodo minimo di invecchiamento di 10 mesi a decorrere dal 1° novembre dell’anno di raccolta; è consentito l’affinamento in recipienti di legno. È ammessa la colmatura con uguale vino conservato in altri recipienti per non oltre il 5% del volume durante l’intero periodo di invecchiamento obbligatorio.

All’atto dell’immissione al consumo, il “Cisterna d’Asti” deve presentare un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 11,50% vol, acidità totale minima di 4,5 g/l ed estratto non riduttore minimo di 20,0 g/l. Il “Cisterna d’Asti Superiore” deve raggiungere almeno 12,00% vol, con acidità totale minima di 4,5 g/l ed estratto non riduttore minimo di 22,0 g/l.

Nella designazione è vietata l’aggiunta di qualificazioni diverse da quelle previste dal disciplinare; è consentito l’uso di nomi o marchi privati purché non abbiano significato laudativo né siano ingannevoli. La menzione “vigna”, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, deve essere riportata con caratteri di dimensione uguale o inferiore al 50% rispetto a quelli utilizzati per la denominazione. È obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve in etichetta.

Il confezionamento deve avvenire in bottiglie di forma e colore tradizionale, di capacità non inferiore a 0,18 litri, con esclusione del formato da 2,0 litri. Per la tipologia “Superiore” e per i vini con menzione “vigna” sono ammessi formati compresi tra 0,187 e 0,750 litri, fermo restando l’esclusione del contenitore da 2,0 litri.

Il legame tra Cisterna d’Asti e la Croatina è antico. Conosciuta nel territorio come Bonarda di Cisterna d’Asti, la varietà è qui presente da tempi immemorabili; in alcuni vigneti sono ancora visibili ceppi di Croatina a piede franco, non innestati, risalenti a quasi un secolo fa. La coltivazione della Croatina – storicamente citata con il nome di Bonarda – è documentata da oltre duecento anni: già nei primi decenni dell’Ottocento G. Casalis ricordava come fossero ben reputati il Bonarda, il Barbera e il Nebbiolo qui prodotti, mentre nel 1833 Bartolomeo Olivetti riferiva del vino Bonarda condotto fino a Villastellone. In questa continuità storica si radica l’identità della denominazione.

Credits Piemonte Land of Wine

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